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Diritti del malato oncologico

Tutele sanitarie, assistenziali e lavorative a favore delle persone affette da una malattia oncologica
Diritti del malato oncologicoInformazioni sullo stato di salute

I malati hanno il diritto di ricevere informazioni corrette, chiare e comprensibili sul proprio stato di salute, sul tipo di malattia diagnosticata, sugli accertamenti ed esami cui sottoporsi, sulle scelte terapeutiche con relativi pro e contro, sugli effetti collaterali e sul come affrontarli. Ogni paziente dopo aver ben compreso queste informazioni, esprime le proprie decisioni attraverso la firma del modulo di consenso informato.
Inoltre dovrebbe ricevere indicazioni per ottenere un sostegno socio-assistenziale, un sostegno psicologico e sulla possibilità di ricorrere anche a terapie e trattamenti non convenzionali.

Esenzione Ticket (D. M. Sanità 329/1999)

Il paziente oncologico ha diritto all’esenzione del ticket per i farmaci, gli esami e le visite relativi alla propria patologia e/o di delle eventuali complicanze, nonché per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti.
Nel caso di invalidità riconosciuta del 100%, il paziente ha diritto all’esenzione totale del ticket per farmaci e visite relativi a qualsiasi patologia.
La domanda per l’esenzione del ticket deve essere rivolta alla propria AST / ASL di competenza.

Prescrizione gratuita di protesi (D.M. Sanità 332/1999)

In caso di necessità vengono fornite gratuitamente ausili, ortesi e protesi alle persone con invalidità civile superiore al 33% e alle donne mastectomizzate, agli amputati d’arto, agli stomizzati, ai laringectomizzati, anche se in attesa del riconoscimento di invalidità.

Assistenza domiciliare

Il paziente oncologico che necessita di assistenza domiciliare dopo la dimissione ospedaliera, può richiedere cure mediche specialistiche, infermieristiche e di riabilitazione a domicilio alla propria AST / ASL previa richiesta del medico di medicina generale.

I livelli di assistenza previsti

I malati oncologici hanno diritto al riconoscimento dello stato di invalidità e di handicap da parte dell’INPS. I due accertamenti sono distinti ma possono essere richiesti contemporaneamente e la procedura si struttura in due fasi:

  1. il medico di medicina generale/certificatore compila il certificato introduttivo e lo trasmette telematicamente all'INPS.
  2. il cittadino, sempre per via telematica presenta all'INPS la domanda, da abbinare al certificato medico. Questo passaggio può essere effettuato dal diretto interessato o tramite gli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.

Sulla base delle disposizioni della Legge 80/2006 una commissione medica procede all’accertamento entro 15 giorni dalla richiesta. L’esito sarà poi immediatamente valido ai fini della normativa.
I malati di cancro, a seconda del tipo di invalidità riconosciuta, hanno diritto alle seguenti agevolazioni:

  • pensione di inabilità civile alla quale si ha diritto, in età lavorativa (18-65 anni), con il riconoscimento di un’invalidità civile totale del 100%.
  • assegno di invalidità civile nel caso di invalidità civile di almeno il 74% in età lavorativa
  • indennità di accompagnamento: riconosciuta in caso di invalidità totale e permanente e se il paziente non è in grado di deambulare o compiere atti quotidiani senza assistenza.
  • indennità di frequenza (riguarda i minori).

Il malato oncologico può beneficiare, se in possesso dei requisiti, di una serie di permessi come quelli previsti dalla Legge 104/92. Inoltre, può beneficiare di congedi periodici per le cure.
Anche i familiari che assistono il malato possono usufruire di congedi ed anche richiedere un congedo biennale non retribuito.
Ai sensi dell’art.24 del D.LGS 151/2015, i colleghi del lavoratore malato possono cedergli ore e giornate di riposo, al di là di quanto garantito dalla normativa.
Ricordiamo infine, che il malato con invalidità superiore al 74% può chiedere la pensione anticipata. (Ape sociale misura entrata in vigore il 1° maggio 2017 - E’ un sussidio di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, bisogna aver compiuto il 63°anno di età, con un’anzianità contributiva di almeno 30 anni).

Permessi e congedi lavorativi

I permessi e i congedi dal lavoro di cui possono usufruire i lavoratori riconosciuti invalidi o con handicap grave e i familiari che li assistono sono regolamentati da norme specifiche.
I pazienti oncologici e i loro familiari possono usufruire di permessi e congedi lavorativi, nomati da diverse Leggi.

  • Permessi lavorativi (L.104/1992): il lavoratore per il quale è stato riconosciuto lo stato di handicap in situazione di gravità e il familiare che lo assiste possono usufruire dei seguenti permessi retribuiti:
    - 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili per il lavoratore con disabilità
    - 3 giorni mensili per il familiare, solo nel caso in cui l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno.
  • Il malato può essere assistito da un solo familiare, mentre un lavoratore può assistere, in taluni casi, più familiari con disabilità. Il permesso vale anche per l’assistenza di familiari che vivono in località distanti dalla residenza del lavoratore.
  • Permessi lavorativi per eventi e cause particolari (L.53/2000): in caso di decesso o grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, il lavoratore può usufruire di un permesso retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno.
  • Congedo per cure agli invalidi (D. Lgs. 119/2011): in caso di riconosciuta invalidità superiore al 50%, si ha diritto a 30 giorni all’anno di congedo per le cure mediche. Tali giorni si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL.
  • Congedo straordinario biennale retribuito (D. lgs. 151/2001): nel caso di disabilità grave, il coniuge convivente che assiste il disabile ha diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito pari a due anni nell’arco della vita lavorativa. Nel caso in cui il coniuge sia impossibilitato ad assistere il disabile, a causa del decesso o per malattia invalidante, il diritto al congedo spetta, nell’ordine, ai genitori, al figlio convivente, al fratello o alla sorella convivente.
  • Congedo biennale non retribuito per gravi motivi familiari (L. 53/2000): il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo non retribuito di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari.
Le tutele per i lavoratori affetti da malattia oncologica

I malati oncologici, per effetto della Legge 68/1999, hanno diritto all’iscrizione alle liste speciali di collocamento che facilitano l’ingresso nel mondo del lavoro. Il lavoratore malato oncologico ha il diritto di lavorare il più vicino possibile a casa e di svolgere mansioni compatibili con la malattia. In quest’ottica, può rifiutare il lavoro notturno o faticoso anche se svolto prima della diagnosi. In ogni caso, retribuzione ed inquadramento non possono variare.
La normativa, includendo anche il Decreto Legge 276/2003, stabilisce anche la possibilità di svolgere orari lavorativi flessibili ed incentiva il telelavoro.
Se il dipendente dovesse assentarsi a lungo per cure e terapie, l’azienda dovrà garantire il mantenimento del posto di lavoro. Alcuni contratti consentono al dipendente di assentarsi per le cure senza dover ricorrere a periodi di malattia. In questo modo le regole salvaguardano la stabilità lavorativa e retributiva.

PS: Con il Decreto Legge 17 marzo 2020 n.181 “Cura Italia” il Governo ha emanato una serie di misure straordinarie di sostegno all’economia e alle famiglie messe in difficoltà dall’emergenza epidemiologica da Coronavirus. In particolare, il DL presenta alcune misure di tutela del lavoro pensate appositamente per le persone malate di cancro.

Qui non curiamo il cancro, ma le persone che vivono l'esperienza del cancro
L'associazione è il punto di riferimento per i malati oncologici e i loro famigliari. Chiamaci al numero 039 882505 oppure compila il form contatti.
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